Art. 113. 
                    Conservazione degli incarichi 
 
  Al fine di  garantire  la  conservazione  degli  insegnamenti  gia'
attivati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  per
assicurare il connesso livello di funzionamento delle facolta',  sono
prorogati gli incarichi  di  insegnamento  di  coloro  che  siano  in
servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente  decreto.  Tale
disposizione si applica anche ai professori  di  ruolo,  anche  se  a
tempo  pieno,  che  ricoprano  incarichi   di   insegnamento   presso
universita' statali o non statali. 
  Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente  comma  sono
confermati  nel  loro  ufficio  salvo  espressa  rinuncia  fino  alla
chiamata di un nuovo titolare e  comunque  non  oltre  l'espletamento
della seconda tornata concorsuale. 
  Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti  nella  stessa
facolta' ad altro insegnamento per  il  quale  sia  sopravvenuta  una
vacanza, dichiarata dalla facolta'  a  seguito  di  trasferimento  di
professore di ruolo o di cessazione di professore  ufficiale,  sempre
che  alla  copertura  della  disciplina  la  facolta'   non   intenda
provvedere mediante chiamata. 
  La stessa norma si applica altresi' per i corsi di laurea di  nuova
istituzione. 
  Gli incaricati supplenti gia' in servizio all'atto dell'entrata  in
vigore del presente decreto possono essere  riconfermati  sul  posto,
sempre in qualita' di supplenti, ove il  titolare  sia  collocato  in
aspettativa.