Art. 113 
                    Societa' ed enti commerciali 
 
  1.  Per  le  societa'  e   gli   enti   commerciali   con   stabile
organizzazione nel territorio dello  Stato,  eccettuate  le  societa'
semplici,  il  reddito  complessivo   e'   determinato   secondo   le
disposizioni del capo II sulla base di apposito conto  relativo  alla
gestione  delle  stabili  organizzazioni  e  alle   altre   attivita'
produttive di redditi imponibili in Italia. 
  2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
i redditi che  concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  sono
determinati secondo  le  disposizioni  del  titolo  I  relative  alle
categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono,
purche'   risultino   da   idonea   documentazione   allegata    alla
dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere a) e b)  e
da  o)  a  r)  del  comma  1  dell'articolo  10,  ferma  restando  la
disposizione di cui al secondo  periodo  della  lettera  r),  nonche'
quelli di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo  relativi  a
mutui garantiti su immobili situati  nel  territorio  dello  Stato  e
l'imposta decennale sull'incremento  di  valore  degli  immobili.  Si
applica la disposizione del comma 5 dell'articolo 10. 
  3. Per la determinazione del  reddito  complessivo  delle  societa'
semplici  e  delle  associazioni   ad   esse   equiparate   a   norma
dell'articolo 5 si applicano in ogni caso le disposizioni  del  comma
2. 
  4. Per le societa' di tipo diverso da quelli  regolati  nel  codice
civile si applicano le disposizioni dei commi 1  e  2  o  quelle  del
comma 3 secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio  di
attivita' commerciali.