(Norme-art. 113)
                               Art 113 
          (Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria) 
  1. Nei casi di particolare necessita' e urgenza, gli atti  previsti
dagli articoli 352 e 354 commi  2  e  3  del  codice  possono  essere
compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.