Art. 113. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonche' al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. Attengono alla sanita' veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonche' la salubrita' dei prodotti di origine animale. 3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2: a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) le funzioni di igiene pubblica; c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonche' gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti; d) la disciplina delle professioni sanitarie; e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medicochirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario; f) la tutela sanitaria della riproduzione animale; g) la disciplina dei prodotti cosmetici.
Nota all'art. 113: - La legge n. 833 del 1978, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360. Si trascrive il testo dell'art. 2: "Art. 2 (Gli obiettivi). - Il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo e' assicurato mediante: 1) la formazione di una moderna coscienza sanitana sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunita'; 2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; 3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; 4) la riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita' somatica e psichica; 5) la promozione e la salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro; 6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonche' la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata; 7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e del1'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurre l'efficacia terapeutica, la non nocivita' e la economicita' del prodotto; 8) la formazione professionale e permanente nonche' l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale. Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue: a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese; b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari; c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternita' e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalita' perinatale ed infantile; d) la promozione della salute nell'eta' evolutiva garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati; e) la tutela sanitaria delle attivita' sportive; f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione; g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificita' delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici". - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 3.