Art. 113 
 
 
Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 192, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"L'Autorita' per la raccolta delle informazioni  e  la  verifica  dei
predetti  requisiti  opera  mediante  procedure  informatiche,  anche
attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i
relativi sistemi in uso presso  altre  Amministrazioni  pubbliche  ed
altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.". 
 
          Note all'art. 113: 
              - Si riporta l'art.  192  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house).
          - 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire
          adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza nei contratti
          pubblici, l'elenco delle amministrazioni  aggiudicatrici  e
          degli enti aggiudicatori che operano  mediante  affidamenti
          diretti nei confronti di proprie societa' in house  di  cui
          all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda,
          dopo che sia stata riscontrata l'esistenza  dei  requisiti,
          secondo le modalita' e i criteri che l'Autorita'  definisce
          con  proprio  atto.  L'Autorita'  per  la  raccolta   delle
          informazioni e la verifica  dei  predetti  requisiti  opera
          mediante  procedure  informatiche,  anche   attraverso   il
          collegamento, sulla base di  apposite  convenzioni,  con  i
          relativi  sistemi  in  uso  presso  altre   Amministrazioni
          pubbliche  ed  altri  soggetti  operanti  nel  settore  dei
          contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente  alle
          amministrazioni aggiudicatrici e  agli  enti  aggiudicatori
          sotto la propria responsabilita', di effettuare affidamenti
          diretti dei contratti  all'ente  strumentale.  Resta  fermo
          l'obbligo   di   pubblicazione    degli    atti    connessi
          all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al
          comma 3. 
              2. Ai fini dell'affidamento in house  di  un  contratto
          avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime
          di   concorrenza,   le   stazioni   appaltanti   effettuano
          preventivamente la valutazione sulla  congruita'  economica
          dell'offerta  dei  soggetti  in   house,   avuto   riguardo
          all'oggetto e al  valore  della  prestazione,  dando  conto
          nella motivazione del provvedimento  di  affidamento  delle
          ragioni  del  mancato  ricorso  al  mercato,  nonche'   dei
          benefici per  la  collettivita'  della  forma  di  gestione
          prescelta,  anche  con  riferimento   agli   obiettivi   di
          universalita' e socialita', di efficienza, di  economicita'
          e di qualita' del servizio,  nonche'  di  ottimale  impiego
          delle risorse pubbliche. 
              3.  Sul   profilo   del   committente   nella   sezione
          Amministrazione trasparente sono pubblicati  e  aggiornati,
          in  conformita',  alle,  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  in  formato  open-data,
          tutti  gli  atti  connessi  all'affidamento  degli  appalti
          pubblici  e  dei  contratti   di   concessione   tra   enti
          nell'ambito del settore  pubblico,  ove  non  secretati  ai
          sensi dell'articolo 162.".