DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 90 ed alle norme di legge che limitano la crescita dei fondi per i trattamenti accessori, le parti ritengono che, in prima applicazione, le risorse volte ad alimentare le progressioni di livello nell'ambito di ciascun profilo IV-VIII, siano corrispondenti a quelle scaturite dalle cessazioni avvenute a partire dal 2009, anno dell'ultima applicazione dell'art. 54 del CCNL 21 febbraio 2002. Tali disponibilita' sono in ogni caso determinate entro il limite costituito dalle risorse confluite nel Fondo regolato dal citato art. 90. Ritengono altresi' che le riduzioni dei fondi per i trattamenti accessori previste dalle vigenti disposizioni di legge di contenimento della loro dinamica, come certificate dal Collegio dei revisori, siano considerate anche rispetto alle risorse derivanti dalle predette cessazioni.