Art. 113. Decorrenza e disapplicazioni 1. Con l'entrata in vigore del presente titolo sulle tipologie flessibili del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente C.C.N.L. (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli: art. 1 del C.C.N.L. del 5 agosto 1997 e relativo C.C.N.L. di interpretazione autentica del 17 ottobre 2000, art. 62, comma 5, del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 dell'Area IV e art. 1 del C.C.N.L. del 5 agosto 1997 e art. 63, comma 5, del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Assunzioni a tempo determinato); art. 2 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2001 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Accesso al regime ad impegno ridotto); art. 3 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2001 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto); art. 4 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2001 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Trattamento economico-normativo dei dirigenti ad impegno ridotto); art. 5 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2001 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto dei dirigenti); art. 6 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2001 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Incompatibilita'); art. 7 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2001 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Norma transitoria).