((Art. 113 bis
Proroghe e sospensioni di termini
per adempimenti in materia ambientale
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di
prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' consentito fino ad un
quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non
puo' avere durata superiore a diciotto mesi.))