(CODICE CIVILE-art. 1136)
                             Art. 1136. 
 
(( (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni). )) 
 
  ((L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente costituita  con
l'intervento di tanti condomini che rappresentino  i  due  terzi  del
valore dell'intero edificio e  la  maggioranza  dei  partecipanti  al
condominio. 
 
  Sono valide le deliberazioni approvate con un numero  di  voti  che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  la  meta'  del
valore dell'edificio. 
 
  Se l'assemblea  in  prima  convocazione  non  puo'  deliberare  per
mancanza  di  numero  legale,  l'assemblea  in  seconda  convocazione
delibera in un giorno successivo a quello  della  prima  e,  in  ogni
caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea  in  seconda
convocazione e' regolarmente costituita  con  l'intervento  di  tanti
condomini che rappresentino almeno un terzo  del  valore  dell'intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La  deliberazione
e' valida se approvata dalla maggioranza  degli  intervenuti  con  un
numero  di  voti  che  rappresenti  almeno  un   terzo   del   valore
dell'edificio. 
 
  Le  deliberazioni  che   concernono   la   nomina   e   la   revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano  dalle  attribuzioni  dell'amministratore   medesimo,   le
deliberazioni  che  concernono  la  ricostruzione   dell'edificio   o
riparazioni straordinarie di notevole entita' e le  deliberazioni  di
cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter  nonche'
1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la  maggioranza
stabilita dal secondo comma del presente articolo. 
 
  Le  deliberazioni  di  cui  all'articolo  1120,  primo   comma,   e
all'articolo  1122-bis,  terzo   comma,   devono   essere   approvate
dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti  la  maggioranza
degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio. 
 
  L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi
diritto sono stati regolarmente convocati. 
 
  Delle  riunioni  dell'assemblea  si  redige  processo  verbale   da
trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore)). 
 
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AGGIORNAMENTO (87) 
  La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L.  17  febbraio
1992, n. 179 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "In deroga agli
articoli 1120, 1121 e 1136,  quinto  comma,  del  codice  civile  gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu'
unita' immobiliari possono  essere  disposti  dalla  maggioranza  dei
condomini  che  comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del  valore
dell'edificio".