Articolo 114 Livelli di qualita' della valorizzazione 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i livelli uniformi di qualita' della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico. 2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. 3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.