ART. 114
                               (dighe)

   1.  Le  regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  adottano  apposita disciplina in materia di
restituzione  delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica,
per  scopi  irrigui  e in impianti di potabilizzazione, nonche' delle
acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi
alla  ricerca  ed  estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il
mantenimento  o  il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui
al titolo II della parte terza del presente decreto.
   2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso
e  la  salvaguardia  sia  della  qualita' dell'acqua invasata sia del
corpo  ricettore,  le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
delle  dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di
ciascun invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire sia
il  quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attivita'
di   manutenzione   da  eseguire  sull'impianto,  sia  le  misure  di
prevenzione  e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico,
delle   attivita'  di  pesca  e  delle  risorse  idriche  invasate  e
rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
   3.  Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita'
di  manovra  degli  organi di scarico, anche al fine di assicurare la
tutela   del   corpo  ricettore.  Restano  valide  in  ogni  caso  le
disposizioni  fissate  dal decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre  1959,  n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e
cose.
   4.  Il  progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base
dei  criteri  fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio di
concerto  con  il  Ministro  delle  attivita' produttive e con quello
delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  parte terza del presente
decreto.
   5.  Il  progetto  di  gestione  e'  approvato  dalle  regioni, con
eventuali  prescrizioni,  entro  sei  mesi  dalla  sua presentazione,
previo  parere  dell'amministrazione  competente alla vigilanza sulla
sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89
e  91  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove
necessario,   gli  enti  gestori  delle  aree  protette  direttamente
interessate;  per  le  dighe di cui al citato articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato e' trasmesso
al  Registro  italiano  dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma
sintetica,   come   parte   integrante   del  foglio  condizioni  per
l'esercizio  e  la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  1°  novembre 1959, n. 1363, e relative
disposizioni  di  attuazione.  Il  progetto  di  gestione  si intende
approvato  e  diviene  operativo  trascorsi  sei  mesi  dalla data di
presentazione  senza  che  sia  intervenuta alcuna pronuncia da parte
della  regione  competente, fermo restando il pote re di tali Enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
   6.  Con  l'approvazione  del progetto il gestore e' autorizzato ad
eseguire  le  operazioni  di  svaso,  sghiaiamento  e  sfangamento in
conformita'  ai  limiti  indicati nel progetto stesso e alle relative
prescrizioni.
   7.  Nella  definizione  dei  canoni  di  concessione  di inerti le
amministrazioni  determinano  specifiche  modalita'  ed  importi  per
favorire  lo  sghiaiamento  e  sfangamento  degli  invasi per asporto
meccanico.
   8.  I  gestori  degli  invasi  esistenti,  che  ancora non abbiano
ottemperato   agli   obblighi   previsti  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  30  giugno  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono
tenuti  a  presentare  il  progetto  di cui al comma 2 entro sei mesi
dall'emanazione  del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione
o  alla  operativita'  del progetto di gestione, e comunque non oltre
dodici  mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le
operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1° novembre 1959, n.
1363,  volte  a controllare la funzionalita' degli organi di scarico,
sono  svolte  in conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e
la manutenzione.
   9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi
non  devono  pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, ne' il
rispetto  degli obiettivi di qualita' ambientale e degli obiettivi di
qualita' per specifica destinazione.
 
          Note all'art. 114:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          1° novembre   1959,   n.  1363  recante  «Approvazione  del
          regolamento   per   la   compilazione   dei   progetti,  la
          costruzione  e  l'esercizio  delle  dighe  di  ritenuta» e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 72 del 24 marzo 1960.
              - Gli  art.  89  e  91 del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n.  59»  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
          21 aprile  1998  -  Supplemento  Ordinario n. 77 (Rettifica
          Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  21 maggio  1997)  sono i
          seguenti:
              «Art.  89  (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
          locali).  -  1. Sono  conferite  alle  regioni  e agli enti
          locali,  ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59, tutte le funzioni non espressamente indicate
          nell'art.  88  e tra queste in particolare, sono trasferite
          le funzioni relative:
                a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle
          opere idrauliche di qualsiasi natura;
                b) alle   dighe  non  comprese  tra  quelle  indicate
          all'art. 91, comma 1;
                c) ai  compiti  di  polizia  idraulica  e  di  pronto
          intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e
          al  regio  decreto  9 dicembre  1937, n. 2669, ivi comprese
          l'imposizione  di  limitazioni  e divieti all'esecuzione di
          qualsiasi  opera  o  intervento anche al di fuori dell'area
          demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
          anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
                d) alle   concessioni   di  estrazione  di  materiale
          litoide dai corsi d'acqua;
                e) alle  concessioni  di spiagge lacuali, superfici e
          pertinenze dei laghi;
                f) alle  concessioni  di  pertinenze  idrauliche e di
          aree  fluviali  anche  ai  sensi  dell'art.  8  della legge
          5 gennaio 1994, n. 37;
                g) alla  polizia delle acque, anche con riguardo alla
          applicazione  del  testo  unico approvato con regio decreto
          11 dicembre 1933, n. 1775;
                h) alla  programmazione,  pianificazione  e  gestione
          integrata  degli  interventi  di difesa delle coste e degli
          abitati costieri;
                i) alla  gestione  del  demanio  idrico, ivi comprese
          tutte  le funzioni amministrative relative alle derivazioni
          di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
          delle  acque  sotterranee,  alla  tutela del sistema idrico
          sotterraneo  nonche'  alla  determinazione  dei  canoni  di
          concessione  e  all'introito  dei  relativi proventi, fatto
          salvo  quanto  disposto dall'art. 29, comma 3, del presente
          decreto legislativo;
                l)  alla  nomina  di  regolatori per il riparto delle
          disponibilita'  idriche qualora tra piu' utenti debba farsi
          luogo  delle  disponibilita'  idriche  di  un corso d'acqua
          sulla  base  dei  singoli  diritti  e  concessioni ai sensi
          dell'art.  43, comma 3, del testo unico approvato con regio
          decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua
          riguardi  il  territorio  di  piu' regioni la nomina dovra'
          avvenire di intesa tra queste ultime;
              2.  Sino  all'approvazione del bilancio idrico su scala
          di bacino, previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994,
          n.  36,  le  concessioni di cui al comma 1, lettera i), del
          presente   articolo   che  interessino  piu'  regioni  sono
          rilasciate  d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
          mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero
          di altro termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge
          n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato.
              3.  Fino alla adozione di apposito accordo di programma
          per  la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui
          al   comma   1,  lettera i),  del  presente  articolo  sono
          esercitate   dallo   Stato,   d'intesa   con   le   regioni
          interessate,  nei  casi  in  cui  il fabbisogno comporti il
          trasferimento   di   acqua   tra  regioni  diverse  e  cio'
          travalichi   i   comprensori   di  riferimento  dei  bacini
          idrografici.
              4.  Le funzioni conferite con il presente articolo sono
          esercitate  in  modo da garantire l'unitaria considerazione
          delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
              5.  Per le opere di rilevante importanza e suscettibili
          di interessare il territorio di piu' regioni, lo Stato e le
          regioni  interessate  stipulano  accordi di programma con i
          quali   sono   definite  le  appropriate  modalita',  anche
          organizzative, di gestione.».
              Art.  91  (Registro italiano dighe - RID) - 1. Ai sensi
          dell'art.  3,  lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          il  servizio  nazionale  dighe  e' soppresso quale servizio
          tecnico  nazionale e trasformato in Registro italiano dighe
          -  RID,  che  provvede, ai fini della tutela della pubblica
          incolumita',  all'approvazione tecnica dei progetti ed alla
          vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
          spettanti  ai  concessionari sulle dighe di ritenuta aventi
          le  caratteristiche  indicate  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge   8 agosto   1994,  n.  507,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
              2.  Le  regioni e le province autonome possono delegare
          al  RID  l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di
          loro   competenza   e  richiedere  altresi'  consulenza  ed
          assistenza  anche relativamente ad altre opere tecnicamente
          assimilabili  alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad
          esse assegnati.
              3.  Ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  con  specifico  provvedimento da adottarsi su proposta
          del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la conferenza
          Stato-regioni,   sono   definiti   l'organizzazione,  anche
          territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei
          suoi   organi,  all'interno  dei  quali  dovra'  prevedersi
          adeguata rappresentanza regionale.».
              - L'art.  6 del decreto del Presidente della Repubblica
          1° novembre 1959, n. 1363, e' il seguente:
              «Art.   6  (Foglio  di  condizioni).  -  Il  foglio  di
          condizioni,   all'osservanza   del   quale   e'   vincolata
          l'esecuzione  dell'opera, e' predisposto con riferimento al
          progetto esecutivo e contiene le norme:
                a) per  l'esecuzione  e la manutenzione degli accessi
          allo  sbarramento  durante  la  costruzione e il successivo
          esercizio;
                b) per  la  deviazione provvisoria del corso d'acqua,
          durante i lavori di costruzione;
                c) per   l'esecuzione   dell'opera,  specificando  le
          modalita'   di   costruzione,  i  lavori  da  eseguire  per
          l'impermeabilizzazione  e  l'eventuale consolidamento della
          fondazione,   le   caratteristiche  e  le  provenienze  dei
          materiali  da  adoperare e le prove di controllo alle quali
          questi  dovranno  essere  sottoposti  durante i lavori, sia
          nell'eventuale   laboratorio   di   cantiere,   sia  presso
          laboratori  specializzati,  con  indicazione  del  numero e
          della  frequenza  dei saggi da prelevare sotto il controllo
          dell'Amministrazione;
                d)  per  le  osservazioni e misure da compiere per il
          controllo   del   comportamento   dello   sbarramento,  con
          indicazione  degli  apparecchi  dei  vari  tipi da disporre
          nella struttura e fuori di essa;
                e) per   la   vigilanza   dell'opera   da  parte  del
          richiedente la concessione o concessionario, e il controllo
          dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio;
                f) per le prestazioni relative al collaudo;
                g) per il collegamento della casa dei guardiani con i
          centri  abitati  a  valle  e  con la piu' prossima sede del
          richiedente  la  concessione  o  concessionario,  e  per le
          segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine
          di immediato svaso del serbatoio;
                h) per    gli   altri   provvedimenti   che   fossero
          eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la
          sicurezza dell'opera.
              Lo  schema  del  foglio  di condizioni, approvato dalla
          Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore
          dei  lavori  pubblici, sara' restituito al Genio civile per
          la   firma  da  parte  del  richiedente  la  concessione  o
          concessionario   e   per   il   successivo  perfezionamento
          amministrativo.».
              - Il   decreto  ministeriale  30  giugno  2004  recante
          «Criteri  per  la  redazione del progetto di gestione degli
          invasi,  ai  sensi  dell'art.  40,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche
          ed  integrazioni,  nel rispetto degli obiettivi di qualita'
          fissati  dal  medesimo  decreto  legislativo» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2004, n. 269.