Art. 114. Certificati attestanti l'autorizzazione alla fabbricazione 1. Il Ministero della salute, su richiesta di un fabbricante, di un esportatore o delle autorita' di un Paese terzo importatore, certifica che un fabbricante di medicinali veterinari possiede l'autorizzazione alla fabbricazione. Il Ministero della salute, nel rilasciare tali certificati, rispetta le seguenti condizioni: a) tiene conto delle disposizioni amministrative vigenti, in materia di certificati, dell'Organizzazione mondiale della sanita'; b) fornisce, nel caso di medicinali veterinari autorizzati e destinati all'esportazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto approvato in conformita' all'articolo 18 ovvero, in sua assenza, un documento equivalente. 2. Il fabbricante che non e' in possesso di un'AIC fornisce al Ministero della salute, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, una dichiarazione che illustra i motivi per cui non e' in possesso di tale autorizzazione.