(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 114)
                              Art. 114. 
                      Formazione degli elenchi 

 
  Il prefetto invita il ricevitore provinciale e gli enti interessati
a procedere alla compilazione degli elenchi dei residui (la  affidare
per la riscossione al delegato governativo o il nuovo esattore. 
  Gli elenchi dei residui sono sottoposti  al  visto  di  regolarita'
dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette. 
  Le  spese  per  la  formazione  degli   elenchi   sono   a   carico
dell'esattore decaduto e sono anticipate dal ricevitore provinciale a
favore del quale il prefetto,  ove  non  riscontri  negligenza  negli
adempimenti prescritti, dispone il recupero sulle  prime  riscossioni
dei residui e la ripartizione detta parte di spese eventualmente  non
recuperate fra tutti i creditori, compreso lo stesso  ricevitore,  in
proporzione dei rispettivi crediti.