(Norme-art. 114)
                               Art 114 
       (Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore) 
  1. Nel procedere al compimento degli  atti  indicati  nell'articolo
356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona  sottoposta
alle indagini, se presente, che ha facolta' di  farsi  assistere  dal
difensore di fiducia.