Art. 114.
                      Conferimenti alle regioni
  1. Sono  conferiti alle regioni,  secondo le modalita' e  le regole
fissate  dagli articoli  del presente  capo,  tutte le  funzioni e  i
compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita' veterinaria,
salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.
  2. I conferimenti  di cui al presente capo  si intendono effettuati
come  trasferimenti, con  la  sola esclusione  delle  funzioni e  dei
compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a
titolo di delega.