(Allegato-art. 114)
                              Art. 114. 
      Attivita' libero-professionale intramuraria dei dirigenti 
 
    1. In applicazione della legge n. 120/2007 e successive modifiche
ed  integrazioni,  degli  articoli  4,  comma  10   e   15-quinquies,
15-duodecies, 15-quattuordecies del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni  e  nel  rispetto  dei  principi
dagli stessi fissati, a tutti i dirigenti con rapporto esclusivo,  ad
eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 8
del CCNL  del  17  ottobre  2008  dell'Area  III,  e'  consentito  lo
svolgimento   dell'attivita'   libero    professionale    all'interno
dell'azienda  o   ente,   nell'ambito   delle   strutture   aziendali
individuate con apposito atto adottato dall'azienda o ente e  con  le
procedure indicate nell'art. 7 comma 5,  lettera  d)  (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie). 
    2. L'azienda  o  ente  deve  intraprendere  tutte  le  iniziative
previste dalle vigenti disposizioni  legislative  nazionali  e  dalle
direttive regionali per consentire  ai  dirigenti  l'esercizio  della
libera professione intramuraria. 
    3.   Le   modalita'   di   svolgimento   dell'attivita'    libero
professionale intramuraria sono disciplinate dalle aziende o enti con
lo stesso atto di cui al comma 1 nel rispetto  dei  criteri  generali
del  presente  contratto  ivi   incluso   l'art.   31   (Disposizioni
particolari  sull'esercizio  dell'attivita'  libero   professionale),
delle vigenti disposizioni legislative nazionali  e  dalle  direttive
regionali, e tenuto conto del fatto  che  l'esercizio  dell'attivita'
professionale intramuraria  non  deve  essere  in  contrasto  con  le
finalita' e le attivita' istituzionali dell'azienda o ente e  che  lo
svolgimento  deve  essere  organizzato  in  modo  tale  da  garantire
l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da  assicurare  la
piena funzionalita' dei  servizi.  Per  l'attivita'  di  ricovero  la
valutazione e' riferita anche alla  tipologia  e  complessita'  delle
prestazioni. 
    4. Per attivita' libero professionale intramuraria del  personale
medico  e  sanitario  si  intende  l'attivita'  che  detto  personale
individualmente o in equipe, esercita fuori dell' orario di lavoro  e
delle  attivita'  previste  dall'impegno  di   servizio   in   regime
ambulatoriale, ivi comprese le attivita' di diagnostica strumentale e
di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia  nelle
strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera  scelta
dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o
di fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui
all'art. 9 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni. Le tipologie di libera professione intramuraria sono
individuate nel successivo art. 115 (Tipologie  di  attivita'  libero
professionali intramuraria). 
    5. A tal fine, l'azienda o ente negozia in  sede  di  definizione
annuale  di  budget,  con  i  dirigenti  responsabili  delle  equipes
interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attivita'
istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle
risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti  e
con le equipes interessate i volumi di attivita' libero-professionale
intramuraria  che,  comunque,  non  possono  superare  i  volumi   di
attivita' istituzionale  assicurati,  prevedendo  appositi  organismi
paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare  in  caso
di violazione di quanto concordemente pattuito. 
    6. Sul mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei
regolamenti aziendali in materia di espletamento di attivita'  libero
professionale si rinvia all'art. 72, comma  10,  lettera  c)  (Codice
disciplinare) e al sistema sanzionatorio previsto dalla  legislazione
nazionale vigente. 
    7. Le regioni, come previsto dall'art. 6,  comma  1,  lettera  d)
(Confronto regionale), possono emanare linee  generali  di  indirizzo
sui criteri generali per l'inserimento, nell'atto  aziendale  di  cui
all'art. 5, comma 2,  lettera  a)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000 e nei regolamenti  aziendali
sulla libera professione di norme idonee a garantire che  l'esercizio
della libera professione sia modulato  in  conformita'  alle  vigenti
disposizioni di legge in materia.