Art. 114
(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Citta'
metropolitane e Comuni)
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo
con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato
a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province,
citta' metropolitane e comuni. Il fondo e' destinato per 65 milioni
ai comuni e per 5 milioni alle province e citta' metropolitane.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la
Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della
popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19
accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70
milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.