ART. 115 (Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 251 del decreto, alinea, le parole: " l'esposizione dei lavoratori alla" sono sostituite dalle seguenti: " la concentrazione nell'aria della". 2. All'articolo 251, comma 1, del decreto, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254; ".