Art. 115 
 
                 Schema di contratto di concessione 
 
                    (art. 86 d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Lo schema di contratto di concessione indica: 
    a)  le  condizioni  relative  all'elaborazione   da   parte   del
concessionario del progetto dei lavori da realizzare e  le  modalita'
di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice; 
    b)    l'indicazione     delle     caratteristiche     funzionali,
impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e  lo  standard
dei servizi richiesto; 
    c) i poteri  riservati  all'amministrazione  aggiudicatrice,  ivi
compresi  i  criteri  per  la  vigilanza  sui  lavori  da  parte  del
responsabile del procedimento; 
    d) la specificazione della quota annuale  di  ammortamento  degli
investimenti; 
    e)  l'eventuale   limite   minimo   dei   lavori   da   appaltare
obbligatoriamente  a  terzi  secondo  quanto  previsto  nel  bando  o
indicato in sede di offerta; 
    f) le procedure di collaudo; 
    g) le modalita' ed  i  termini  per  la  manutenzione  e  per  la
gestione dell'opera realizzata, nonche' i  poteri  di  controllo  del
concedente sulla gestione stessa; 
    h) le penali per le inadempienze del concessionario,  nonche'  le
ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della  relativa
dichiarazione; 
    i) le modalita' di corresponsione  dell'eventuale  prezzo,  anche
secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 5, del codice; 
    l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della  tariffa
che il concessionario potra' riscuotere  dall'utenza  per  i  servizi
prestati; 
    m)  l'obbligo  per  il  concessionario  di  acquisire  tutte   le
approvazioni  necessarie  oltre  quelle  gia'  ottenute  in  sede  di
approvazione del progetto; 
    n) le  modalita'  ed  i  termini  di  adempimento  da  parte  del
concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti  la
corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa; 
    o)  le  garanzie  assicurative  richieste  per  le  attivita'  di
progettazione, costruzione e gestione; 
    p) le modalita', i termini e gli eventuali  oneri  relativi  alla
consegna del lavoro  all'amministrazione  aggiudicatrice  al  termine
della concessione; 
    q) nel caso di cui all'articolo 143,  comma  5,  del  codice,  le
modalita'  dell'eventuale  immissione   in   possesso   dell'immobile
anteriormente al collaudo dell'opera; 
    r)  il  piano  economico  -  finanziario   di   copertura   degli
investimenti e della connessa gestione  temporale  per  tutto  l'arco
temporale prescelto; 
    s) corrispettivo per  il  valore  residuo  dell'investimento  non
ammortizzato al termine della concessione. 
 
              Note all'art. 115 
              - Il testo dell'art. 143, comma 5, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “5.   A   titolo   di   prezzo,   le    amministrazioni
          aggiudicatrici possono cedere in proprieta' o in diritto di
          godimento beni immobili  nella  propria  disponibilita',  o
          allo  scopo   espropriati,   la   cui   utilizzazione   sia
          strumentale   o   connessa   all'opera   da   affidare   in
          concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a
          funzioni di interesse pubblico, gia' indicate nel programma
          di cui all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6,
          7, 8, 11, 12.”