Art. 115 
 
 
                    Modifiche all'articolo 23-bis 
                della legge 13 settembre 1982, n. 646 
 
  1. All'articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982,  n.
646, le parole: «territorialmente competente» sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora
la persona». 
 
          Note all'art. 115: 
              - Si riporta  l'art.23-bis  della  legge  13  settembre
          1982, n.646 come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 23-bis. 1. Quando si  procede  nei  confronti  di
          persone imputate del delitto di cui  all'art.  416-bis  del
          codice penale o del delitto di cui all'art. 75 della  legge
          22 dicembre 1975, n. 685,  il  pubblico  ministero  ne  da'
          senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica
          presso il tribunale del capoluogo del distretto ove  dimora
          la persona per il promuovimento, qualora non  sia  gia'  in
          corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di
          prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
              2.  Successivamente,  il  giudice  penale  trasmette  a
          quello che  procede  per  l'applicazione  della  misura  di
          prevenzione gli atti rilevanti ai  fini  del  procedimento,
          salvo che ritenga necessario mantenerli segreti. 
              3. (abrogato). 
              4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per
          i delitti di cui al comma 1, il  tribunale  competente  per
          l'applicazione  della  misura  di  prevenzione  dispone  le
          misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge  31
          maggio 1965, n. 575."