(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 115)
                              Art. 115. 
             Riscossione, deposito e riparto dei residui 

 
  Il  delegato  governativo  o  il  nuovo  esattore   provvede   alla
riscossione dei residui risultati dagli  elenchi  e  versa  l'importo
riscosso in ciascun mese, entro il quinto giorno del mese successivo,
al ricevitore provinciale, che lo versa a  sua  volta,  entro  cinque
giorni, alla Cassa depositi e prestiti. 
  Le somme versate alla Cassa depositi e prestiti  sono  ripartite  a
norma dell'art. 68. Tuttavia  se  il  ricavato  della  vendita  della
cauzione dell'esattore decaduto non e' sufficiente al  pagamento  dei
crediti del ricevitore, del comune e degli altri enti interessati  le
somme stesse, eccettuate  quelle  relative  a  tributi  per  i  quali
l'esattore abbia provveduto al versamento in forza  dell'obbligo  del
non riscosso come riscosso, sono assegnate al ricevitore, al comune e
agli altri enti interessati secondo la rispettiva spettanza.