Art. 115. Riscossione, deposito e riparto dei residui Il delegato governativo o il nuovo esattore provvede alla riscossione dei residui risultati dagli elenchi e versa l'importo riscosso in ciascun mese, entro il quinto giorno del mese successivo, al ricevitore provinciale, che lo versa a sua volta, entro cinque giorni, alla Cassa depositi e prestiti. Le somme versate alla Cassa depositi e prestiti sono ripartite a norma dell'art. 68. Tuttavia se il ricavato della vendita della cauzione dell'esattore decaduto non e' sufficiente al pagamento dei crediti del ricevitore, del comune e degli altri enti interessati le somme stesse, eccettuate quelle relative a tributi per i quali l'esattore abbia provveduto al versamento in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, sono assegnate al ricevitore, al comune e agli altri enti interessati secondo la rispettiva spettanza.