Art. 115. Partecipazione di rappresentanti di enti o privati nei consigli di amministrazione delle Universita' Gli enti e i privati hanno diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'universita' qualora versino all'ateneo un contributo anno non inferiore a lire 100 milioni. Tale minimo puo' essere adeguato con successivi decreti ministeriali.