(Norme-art. 115)
                              Art. 115 
          (Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria) 
  1. Le annotazioni previste dall'articolo 357  comma  1  del  codice
contengono l'indicazione  dell'ufficiale  o  dell'agente  di  polizia
giudiziaria che ha compiuto le attivita'  di  indagine,  del  giorno,
dell'ora e del luogo in cui sono state  eseguite  e  la  enunciazione
succinta del  loro  risultato.  Quando  assume  dichiarazioni  ovvero
quando per il compimento di atti  si  avvale  di  altre  persone,  la
polizia giudiziaria annota altresi'  le  relative  generalita'  e  le
altre indicazioni personali utili per la identificazione. 
  2.  Copia  delle  annotazioni  e  dei  verbali  redatti   a   norma
dell'articolo 357  del  codice  e'  conservata  presso  l'ufficio  di
polizia giudiziaria.