Art. 115 (Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria) 1. Le annotazioni previste dall'articolo 357 comma 1 del codice contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attivita' di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresi' le relative generalita' e le altre indicazioni personali utili per la identificazione. 2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'articolo 357 del codice e' conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.