Art. 115. 
Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti  in
                               Italia 
  1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio  1977,
gli alunni figli di stranieri residenti  in  Italia  che  abbiano  la
cittadinanza di uno dei Paesi membri della  Comunita'  Europea,  sono
iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di
anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese  di
provenienza. 
  2. La domanda di iscrizione  va  presentata  al  provveditore  agli
studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in  cui
e' domiciliato l'alunno,  la  scuola  piu'  idonea  per  struttura  e
disponibilita' a garantire il migliore inserimento. 
  3. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente  articolo  non  e'
soggetta a ratifica da parte del Ministero. 
  4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti  ai  sensi  del
presente articolo e' effettuata, ove possibile,  raggruppando  alunni
dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il
numero di cinque per ogni classe. 
  5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma
1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attivita' di
sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al  fine
di: 
   a) adattare l'insegnamento della lingua  italiana  e  delle  altre
materie di studio alle loro specifiche esigenze; 
    b) promuovere l'insegnamento della lingua  e  della  cultura  del
Paese  d'origine  coordinandolo  con  l'insegnamento  delle   materie
obbligatorie comprese nel piano di studi. 
  6. Per l'attuazione di quanto previsto  nel  precedente  comma,  si
provvede secondo le disposizioni contenute nell'articolo 455. 
  7. Alle riunioni del consiglio di classe  e  di  interclasse,  puo'
partecipare, qualora non faccia gia' parte del consiglio  stesso,  un
rappresentante dei genitori degli alunni medesimi. 
  8.  Il  Ministero  della  pubblica   istruzione   adotta   apposite
iniziative  per  l'aggiornamento   dei   docenti   che   impartiscono
l'insegnamento nelle attivita' di cui al comma 5. 
  9.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  5,   lettera   b),   per
l'insegnamento della lingua e della cultura di  origine,  ove  queste
non  siano  oggetto  d'insegnamento  nella  provincia  di   residenza
dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i  Ministeri  degli
affari  esteri  e  della  pubblica  istruzione  e  la  rappresentanza
diplomatica  dello  Stato  di  cui   l'alunno   medesimo   abbia   la
cittadinanza.