Art. 115. Ripartizione delle competenze 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative: a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Statoregioni; b) l'adozione di norme, lineeguida e prescrizioni tecniche di natura igienicosanitaria relative ad attivita', strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti; c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti; d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale; e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti; f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attivita' sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. 2. Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo ne' disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti: a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale; b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni; c) la verifica della conformita' rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attivita', strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonche' la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio; d) le verifiche di conformita' sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d). 3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformita' di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall'autorita' competente, nonche' quelli che, per caratteristiche tecniche e finalita', devono restare di competenza degli organi centrali. 4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici puo' essere effettuata dall'autorita' statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all' articolo 118, ai fini della economicita' nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune. 5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonche' quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Nota all'art. 115: - Per il testo dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda in nota all'art. 3. - Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305. Si riportano gli articoli 8, comma 4, 9-bis, 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1: "Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali). - 1-3. (Omissis). 4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale; b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b); c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico; d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia; e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita' elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radizioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione del gas, materiali esplodenti, anche alfine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio; f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili; g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle prestazioni erogate; h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, ai fini di garantire un adeguato livello di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione". "Art. 9-bis (Sperimentazioni gestionali). - 1. Le sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono attuate attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata sia di opere che di servizi, motivando le ragioni di convenienza, di miglioramento della qualita' dell'assistenza e gli elementi di garanzia che supportano le convenzioni medesime. A tal fine la regione puo' dare vita a societa' miste a capitale pubblico e privato. 2. In sede di prima attuazione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua nove aziende unita' sanitarie locali e/o ospedaliere, equamente ripartite nelle circoscrizini territoriali del Nord, Centro e Sud Italia, in cui effettuare le predette sperimentazioni. 3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico che su quello della qualita' dei servizi. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti". "Art. 10 (Controllo di qualita'). - 1. (Omissis). 2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualita' dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro della sanita' interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza. 3. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalita' di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualita'. Il Ministro della sanita', in sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di indicatori. 4. Il Ministro della sanita' accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche e' attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti piu' idonei. Il Ministro della sanita' acquisice il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla eventuale attuazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente". "Art. 14 (Diritti dei cittadini). - 1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanita' definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalita' di utilizzo degli indicatori di qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonche' dell'andamento delle attivita' di prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, puo' avvalersi anche della collaborazione delle universita', del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonche' delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti". - Il D.P.R. 14 gennaio 1997 reca: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private". - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 9. - Si trascrive il testo dell'art. 32 della gia' citata legge n. 449 del 1997: "Art. 32 (Interventi di razionalizzazione della spesa). - 1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore al 2,25 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionale e regionali nonche' gli standard qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione stabilisce modalita' e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonche' dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall'azienda unita' sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilita', nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto civile e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attivita' di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di risparmio sopra indicati le regioni possono modulare diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa densita' demografica e situate nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate. 2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni, nonche' delle relative aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attivita' di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non puo' complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanita', previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni individuano le modalita' per l'attribuzione delle diverse responsabilita' ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del presente comma, eventualmente valutando l'opportunita' di tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502. I direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali, in base al principio di responsabilita', individuano obiettivi di qualita' e di risparmio ai fini degli istituti contrattuali variabili. 3. Le regioni definiscono ogni anno con i direttori generali nell'ambito dei bilanci di previsione delle aziende unita' sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali, individuate dall'azienda quali centri di costo e responsabilita', per le attivita' di prevenzione sulla base delle competenze istituzionali previste dalle normative o nell'ambito di progetti obiettivo approvati a livello regionale e aziendale. 4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'art. 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano provveduto alla realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze di residenzialita' per gli utenti provenienti dal territorio si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanita' verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro. 5. Le disponibilita' del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate al sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziarnento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quelle derivanti dalla minore spesa dovuta alla dimissione di pazienti da strutture sanitarie private accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale" nonche', a titolo incentivante, a favore di aziende unita sanitarie locali e aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali psichiatrici. Per le disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la regione interessata, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad acta al fine di realizzare quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale". La quota dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma e' determinata dal Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di sanita', acquisisce i dati relativi all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni e della redazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale" all'interno del piano sanitario nazionale. 6. All'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi possono essere utilizzati per attivita' di carattere sanitario, purche' diverse dalla prestazione di servizi per la salute mentale o dalla degenza o ospitalita' di pazienti dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dall'azienda unita' sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione"; dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto progetto obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attivita' di carattere sanitario". 7. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' esteso ai presidi ospedalieri delle aziende unita' sanitarie locali con autonomia economico-finanziaria e contabilita' separata all'interno del bilancio dell'azienda unita' sanitaria locale al sensi dell'art. 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo. 8. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per la contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 9. Le regioni, le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attivita' di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare: a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attivita' ospedaliere e le attivita' relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali o locali. Le attivita' ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualita', dell'appropriatezza, della accessibilita' e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attivita' di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri; b) le aziende unita' sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere il migliore rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'art. 1, comma 28, della legge 2 dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dai Ministro della sanita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle piu' comuni patologie cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle aziende unita' sanitgarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalita' di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale. 10. All'art. 14, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali". L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e' sostituito dal seguente: "Art. 38 (Profilassi del personale). - 1. Il personale di cui all'art. 37 e' sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorita' sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali". 11. Il Ministro della sanita', avvalendosi anche del sistema informativo sanitario vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale e sulla attivita' gestionale delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse. 12. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991. 13. La previsione di cui al comma 17 dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresi' al personale non sanitario delle aziende unita' sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, "Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761". L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali siano Stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anz:ianita' di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorche' sprovvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreche' venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'art. 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sempreche' rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie. 14. E' fatto salvo quanto stabilito dal comma 46 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto previsto per l'ente pubblico Croce rossa italiana, per quanto riguarda l'assunzione delle unita' che operano con contratto a trentasei ore settimanali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale militare con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996. 15. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanita', le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di: a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocita' relativi all'assistenza sanitaria; b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria. 16. Le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato".