Art. 115 
 
 
                      (Gas ed energia termica) 
 
  1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, il presente capo
si applica alle seguenti attivita': 
  a)la messa a disposizione o la gestione  di  reti  fisse  destinate
alla fornitura di un servizio  al  pubblico  in  connessione  con  la
produzione, il trasporto o la  distribuzione  di  gas  o  di  energia
termica; 
  b)l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica. 
  2. L'alimentazione con gas o energia  termica  di  reti  fisse  che
forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente  aggiudicatore
che non  e'  un'amministrazione  aggiudicatrice  non  e'  considerata
un'attivita' di cui al  comma  1,  se  ricorrono  tutte  le  seguenti
condizioni: 
  a)la produzione di gas o di energia termica da parte di  tale  ente
aggiudicatore   e'   l'inevitabile   risultato   dell'esercizio    di
un'attivita' non prevista dal comma 1 del presente articolo  o  dagli
articoli da 116 a 118; 
  b)l'alimentazione  della  rete  pubblica  mira  solo  a   sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde al  massimo  al  20  per
cento del fatturato dell'ente aggiudicatore,  considerando  la  media
dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.