Art. 115. Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria 1. L'esercizio dell'attivita' libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si puo' svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell'utente- del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti); b) attivita' libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 114, comma 4, (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti), svolte in equipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilita' orarie concordate; c) partecipazione ai proventi di attivita' professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; d) partecipazione ai proventi di attivita' professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda o ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le equipes dei servizi interessati. 2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attivita' istituzionale, dalle aziende o enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilita' anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia. 2-bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 24 comma 6 (Orario di lavoro dei dirigenti) - rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operativita' ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che: a) sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'azienda o ente per l'ottimizzazione delle attivita' connesse alla continuita' assistenziale; b) siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali; c) sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda o ente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile; d) la tariffa per ogni turno di guardia notturna e' fissata in euro 480,00 lordi. 3. La presente disciplina e' soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo regionale. 4. L'attivita' libero professionale e' prestata con le modalita' indicate nell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000. L'autorizzazione ivi prevista e' concessa anche nei casi di esercizio di attivita' professionali svolte in qualita' di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attivita' previste dal decreto legislativo n. 81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilita' in quanto direttamente addetti alle attivita' di prevenzione di cui all'art. 118 (Attivita' professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione).