Art. 115
(Straordinario polizia locale)
1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia
locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane
direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti
di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e
limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative
adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai
limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il
rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito per l'anno 2020 un
fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire
all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro
straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle
risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie
locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del
numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10
milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.