(Codice della navigazione-art. 115)
                              Art. 115. 
                  (Categorie della gente di mare). 
 
  La gente di mare si divide in tre categorie: 
  1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai  servizi
di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 
  2° personale addetto ai servizi complementari di bordo; 
  3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera. 
                                                               ((51)) 
 
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AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che
"Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123,  130  e
134 del codice della navigazione,  approvato  con  regio  decreto  30
marzo 1942,  n.  327,  sono  istituiti,  rispettivamente,  il  titolo
professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da  diporto
adibite al noleggio e il titolo professionale di  conduttore  per  le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".