Art. 1150.
(Riparazioni, miglioramenti e addizioni).
Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle
spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennita' per i miglioramenti recati alla cosa,
purche' sussistano al tempo della restituzione.
L'indennita' si deve corrispondere nella misura dell'aumento di
valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il
possessore e' di buona fede, se il possessore e' di mala fede, nella
minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.
Se il possessore e' tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta
anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie,
limitatamente al tempo per il quale la restituzione e' dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il
disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono
miglioramento e il possessore e' di buona fede, e' dovuta
un'indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla
cosa.