(CODICE CIVILE-art. 1150)
                             Art. 1150. 
 
              (Riparazioni, miglioramenti e addizioni). 
 
  Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso  delle
spese fatte per le riparazioni straordinarie. 
 
  Ha anche diritto a indennita' per i miglioramenti recati alla cosa,
purche' sussistano al tempo della restituzione. 
 
  L'indennita' si deve corrispondere  nella  misura  dell'aumento  di
valore conseguito dalla cosa per effetto  dei  miglioramenti,  se  il
possessore e' di buona fede, se il possessore e' di mala fede,  nella
minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. 
 
  Se il possessore e' tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta
anche il rimborso delle spese fatte  per  le  riparazioni  ordinarie,
limitatamente al tempo per il quale la restituzione e' dovuta. 
 
  Per le addizioni fatte dal possessore  sulla  cosa  si  applica  il
disposto dell'art.  936.  Tuttavia,  se  le  addizioni  costituiscono
miglioramento  e  il  possessore  e'  di  buona   fede,   e'   dovuta
un'indennita' nella misura dell'aumento di  valore  conseguito  dalla
cosa.