Art. 1159.
(Usucapione decennale).
Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un
immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la
proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie
l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della
trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri
diritti reali di godimento sopra un immobile.