ART. 116 
                        (programmi di misure) 
 
   1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano  i
Piani di tutela di cui all'articolo 121 con  i  programmi  di  misure
costituiti dalle misure di base di cui  all'Allegato  11  alla  parte
terza  del  presente  decreto  e,  ove   necessarie,   dalle   misure
supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi  di  misure
sono sottoposti per l'approvazione all'Autorita' di  bacino.  Qualora
le misure non risultino sufficienti  a  garantire  il  raggiungimento
degli obiettivi previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause
e indica alle regioni le modalita'  per  il  riesame  dei  programmi,
invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo  restando  il
limite costituito dalle risorse disponibili.  Le  misure  di  base  e
supplementari  devono  essere  comunque  tali  da  evitare  qualsiasi
aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle  superficiali.
I programmi sono approvati entro il 2009  ed  attuati  dalle  regioni
entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro  il  2015  e
dev'essere aggiornato ogni sei anni .