Art. 116. 
Limitazioni  all'utilizzo  di  prodotti  alimentari  provenienti   da
                animali sottoposti a sperimentazione 
  1. E' vietato destinare al  consumo  umano  i  prodotti  alimentari
provenienti da animali sottoposti alla sperimentazione di medicinali. 
Tuttavia il Ministero della salute puo' consentire  il  commercio  di
tali prodotti alimentari se, nell'autorizzazione alla sperimentazione
ha provveduto a fissare un appropriato tempo di attesa.  I  tempi  di
attesa minimi devono essere almeno quelli  di  cui  all'articolo  11,
comma 2, con l'eventuale aggiunta di  un  fattore  di  sicurezza  per
tener conto delle caratteristiche della sostanza  in  prova,  ovvero,
devono comunque garantire che il limite massimo dei residui  non  sia
superato nei prodotti alimentari. 
  2. Il Ministero della salute, nel determinare il tempo di attesa di
cui al comma 1, prevede un  tempo  non  inferiore  a  quello  di  cui
all'articolo 11, comma 2, con  l'eventuale  aggiunta  di  un  periodo
maggiore, a fini di sicurezza, che tenga conto delle  caratteristiche
del  medicinale  in  sperimentazione.  In  ogni  caso,  deve   essere
garantito che in tali prodotti alimentari non sia superato il  limite
massimo dei residui determinati in sede comunitaria.