(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 116)
                              Art. 116. 
                       Rendiconto e discarico 

 
  Le domande di discarico delle quote non riscosse per inesigibilita'
devono  essere  presentate  dal  delegato  governativo  o  dal  nuovo
esattore nel termine di dodici mesi  dalla  data  di  consegna  degli
elenchi dei residui. 
  Nei tre mesi successivi alla scadenza del termine fissato dal comma
precedente il delegato governativo  o  il  nuovo  esattore  rende  al
ricevitore provinciale, al comune ed agli altri  enti  impositori  il
rendiconto della gestione dei residui. 
  Se  il  delegato  governativo  cessa  dalle  funzioni  prima  della
scadenza  del  termine  stabilito  dal  primo  comma  le  domande  di
discarico devono essere presentate insieme con il rendiconto entro il
termine di tre  mesi.  Il  delegato  governativo  consegna  al  nuovo
esattore gli elenchi dei residui non ancora riscossi  e  gli  atti  e
documenti relativi alle procedure in corso. 
  Di  tale  consegna  e'  redatto   processo   verbale   sottoscritto
dall'intendente di finanza o da un suo delegato. 
  Il ricevitore provinciale e gli enti impositori possono  promuovere
l'espropriazione della cauzione del nuovo  esattore,  a  norma  degli
articoli 66 e seguenti, per il recupero dei  crediti  risultanti  dal
rendiconto e delle quote non ammesse a discarico ovvero, in  caso  di
mancata  presentazione  del  rendiconto,  per   la   differenza   tra
l'ammontare dei residui e quello delle somme versate.