Art. 116 
                           Soggetti passivi 
 
  1. Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone
fisiche, le societa' semplici, in nome collettivo  e  in  accomandita
semplice e le societa' e gli enti soggetti  all'imposta  sul  reddito
delle persone giuridiche, ovunque residenti. 
  2. Non sono  soggette  all'imposta  le  persone  fisiche  esonerate
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.