(Norme-art. 116)
                              Art. 116 
(Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge  sospetto  di
                               reato) 
  1. Se per la morte di una  persona  sorge  sospetto  di  reato,  il
procuratore della Repubblica accerta la causa della morte  e,  se  lo
ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le  modalita'  previste
dall'articolo  360  del  codice  ovvero  fa  richiesta  di  incidente
probatorio,  dopo  aver   compiuto   le   indagini   occorrenti   per
l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che  il
cadavere  sia  esposto  nel  luogo  pubblico  a  cio'  designato   e,
occorrendo, sia fotografato; descrive nel  verbale  le  vesti  e  gli
oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.  Nei  predetti
casi la  sepoltura  non  puo'  essere  eseguita  senza  l'ordine  del
procuratore della Repubblica. 
  2. Il disseppellimento di un cadavere puo' essere ordinato, con  le
dovute cautele, dall'autorita' giudiziaria se vi sono gravi indizi di
reato.