Art. 116 (a).
         Patente e certificato di abilitazione professionale
              per la guida di motoveicoli e autoveicoli
  1. Non si possono guidare  autoveicoli  e  motoveicoli  senza  aver
conseguito  la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui
provincia e' compreso il comune di residenza del richiedente.
  2. Per sostenere gli esami di idoneita' per  la  patente  di  guida
occorre  indirizzare  al  prefetto  apposita domanda da presentare al
competente  ufficio  provinciale  della  Direzione   generale   della
M.C.T.C.  ed  essere  in  possesso  dei  requisiti  fisici e psichici
prescritti.
  3. La patente  di  guida  conforme  al  modello  comunitario,  come
previsto  nel  regolamento,  ((  puo' )) contenere le indicazioni del
gruppo sanguigno del  titolare  il  quale  e'  tenuto  a  verificarne
l'esattezza.  Tale  indicazione non vale comunque in nessun caso come
autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di
guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei
veicoli indicati per le rispettive categorie:
   A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
   B  -  Motoveicoli,  esclusi  i  motocicli,  autoveicoli  di  massa
complessiva  non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non e'  superiore  a  otto,  anche  se
trainanti  un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la
massa a  vuoto  del  veicolo  trainante  e  non  comporti  una  massa
complessiva  totale  a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5
t;
   C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico  superiore  a
3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la
cui guida e' richiesta la patente della categoria D;
   D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone
il  cui  numero  di posti a sedere, escluso quello del conducente, e'
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
(( E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle  ))
(( categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia  ))
(( abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in      ))
(( quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie;        ))
(( autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, ))
(( purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli   ))
(( per i quali e' richiesta la patente della categoria D; altri    ))
(( autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida  ))
(( degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della     ))
(( categoria C.                                                    ))
  4. I rimorchi leggeri sono quelli  di  massa  complessiva  a  pieno
carico fino a 0,75 t.
  5.  I  mutilati  ed  i  minorati  fisici,  anche se affetti da piu'
minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie  ((
A,  B,  C  e  D, )) anche se (( alla guida di veicoli )) trainanti un
rimorchio leggero. (( Le suddette patenti )) possono essere  limitate
alla  guida  di  veicoli  di  particolari  tipi  e caratteristiche ((
nonche' con determinate prescrizioni )) in relazione all'esito  degli
accertamenti  di  cui  all'art.  119,  comma 4. Le limitazioni devono
essere riportate sulla patente e devono precisare quale  protesi  sia
prescritta,  ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo.  Essi  non  possono,  comunque,  guidare  i  veicoli  in
servizio  di  piazza  o  di  noleggio con conducente per trasporto di
persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche'  i  veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose.
  6.  Possono  essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali
e' richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo
siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta  la
patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
  7.   La  validita'  della  patente  puo'  essere  estesa  ((  dalla
prefettura  del  luogo  di  residenza,  ))  previo  accertamento  dei
requisiti  fisici  e  psichici  ed  esame integrativo, a categorie di
veicoli diversi.
  8. I titolari di patente  di  categoria  A,  B  e  C,  per  guidare
motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente
e  taxi,  i  titolari  di  patente  di  categoria  C  e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria C, di eta'  inferiore
agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di
cose  di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari
di patente della categoria D e di patente di categoria  E,  correlata
con  patente  di  categoria  D,  per  guidare  autobus,  autotreni ed
autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di
noleggio con conducente o per trasporto di  scolari,  i  titolari  di
patente  di  categoria  B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di
emergenza  devono   conseguire   un   certificato   di   abilitazione
professionale  rilasciato  dal  competente  ufficio  della  Direzione
generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle  modalita'  e
dei  programmi  di  esame stabiliti nel regolamento. Tale certificato
non puo' essere  rilasciato  a  mutilati  o  minorati  fisici.  ((  I
conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere
entro  il 1 luglio 1994 il rilascio del certificato del tipo KE senza
sostenere   il   relativo   esame,    purche'    esibiscano    idonea
documentazione,  che  sara'  definita  con  decreto  del Ministro dei
trasporti, dalla quale risulti che, alla data  del  1  gennaio  1993,
svolgevano tale attivita' da almeno un anno. ))
  9.  Nei  casi  previsti  dagli  accordi internazionali cui l'Italia
abbia  aderito,  per  la  guida  di  veicoli  adibiti  a  determinati
trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la
prescritta   categoria   devono   inoltre   conseguire   il  relativo
certificato  di  abilitazione,  idoneita',  capacita'  o   formazione
professionale,  rilasciato  dal  competente  ufficio  della Direzione
generale  della  M.C.T.C..  Tali  certificati  non   possono   essere
rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
  10.  Nel  regolamento,  in  relazione a quanto disposto al riguardo
nella  normativa  internazionale,  saranno  stabiliti  i   tipi   dei
certificati  professionali  di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le
modalita' e i programmi d'esame  per  il  loro  conseguimento.  Nello
stesso   regolamento  saranno  indicati  il  modello  e  le  relative
caratteristiche della patente di guida,  anche  ai  fini  di  evitare
rischi di falsificazione.
  11.  Il  titolare  di  patente di guida deve, nel termine di trenta
giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova
il comune di residenza, il trasferimento di residenza da  uno  ad  un
altro  comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso
comune, esibendo la patente  per  farvi  annotare  il  mutamento.  Il
mutamento stesso vi verra' annotato subito.
  12.  Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo
affida o ne consenta la guida a (( persona che non  abbia  conseguito
la   patente   di   guida   o   il  ))  certificato  di  abilitazione
professionale,   se   prescritto,   e'   soggetto    alla    sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
  13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver  conseguito
la  patente  di  guida e' punito con l'arresto da tre a dodici mesi e
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire  duemilioni;  la  stessa
pena  si  applica  ai  conducenti  che  guidano senza patente perche'
revocata o non rinnovata per  mancanza  dei  requisiti  previsti  dal
presente codice.
  14.  Chiunque,  pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami
di cui all'art. 121, guida  senza  essere  munito  della  patente  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. ((  Ove  ricorrano  i  motivi
ostativi  al  rilascio  della patente di cui all'art. 120, si applica
quanto disposto dal comma 13. ))
  15. Parimenti chiunque  guida  autoveicoli  o  motoveicoli  essendo
munito  della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale,  quando  prescritto,  o  di   apposita   dichiarazione
sostitutiva,   rilasciata  dal  competente  ufficio  della  Direzione
generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere,  nei
dieci   giorni   successivi   all'esame,   alla  predisposizione  del
certificato di abilitazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  16. Il titolare di patente di guida che omette di far  annotare  il
trasferimento   nel  termine  stabilito  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  cinquantamila  a
lire duecentomila.
  17. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 15 importano la
sanzione  accessoria  del fermo amministrativo del veicolo per giorni
sessanta e  quelle  alle  disposizioni  del  comma  16  importano  la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida;
l'una  e  l'altra secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
  18. Con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 13,  il
giudice  ordina  la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a
persona estranea al reato.  Quando  non  sia  possibile  ordinare  la
confisca  del  veicolo, dispone la sospensione della patente di guida
(( eventualmente posseduta dal )) condannato per la durata della pena
principale.  L'autorita'  giudiziaria  competente  e,  in   caso   di
flagranza,  anche  gli  ufficiali  ed  agenti  di polizia giudiziaria
devono procedere al sequestro del veicolo, osservando  le  norme  del
codice di procedura penale.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 57 del D.Lgs. n. 360/1993.