Art. 116. 
                       Alunni extracomunitari 
  1. Per gli alunni  extracomunitari  sono  attuati,  analogamente  a
quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per  i  figli
degli emigrati italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti
integrativi nella lingua e cultura di origine. 
  2. Possono altresi' essere  attuate  forme  di  recupero  ai  sensi
dell'articolo 131, comma 2.