Art. 116. Alunni extracomunitari 1. Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di origine. 2. Possono altresi' essere attuate forme di recupero ai sensi dell'articolo 131, comma 2.