Art. 116.
                            Pianificazione
  1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni
di azione  amministrativa relativi  ai piani  e programmi  di settore
adottati  dalle   regioni  e'  operata   con  atti  di   indirizzo  e
coordinamento ai sensi dell'articolo 8  della legge 15 marzo 1997, n.
59, nel rispetto dei piani e programmi di cui all'articolo 115, comma
1, lettera a) del presente decreto legislativo.
  2.  Le   funzioni  gia'  esercitate  da   commissioni  e  organismi
ministeriali,  anche  a composizione  mista  o  paritetica con  altre
amministrazioni,  in  relazione  ai  piani  e  programmi  di  settore
conferiti alle  regioni, sono  soppresse. Con regolamento  emanato ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
operato  il   riordino  delle   medesime  commissioni   e  organismi,
provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano
funzioni residue.
 
          Nota all'art. 116:
            - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997  si
          veda  in  nota all'art. 4; per il testo dell'art. 7 si veda
          in nota all'art.  3.