Art. 116. Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi 1. I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonche' al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall'azienda con apposita disciplina adottata con le procedure dell'art. 114, comma 1, (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti). 2. Nella fissazione delle tariffe le aziende o enti terranno conto, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art. 1, comma 4, lettera c della legge n. 120/2007, dei seguenti criteri generali: a) relativamente alle attivita' ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa e' riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni; b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital di cui all'art. 115 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) lettera a), b) e c), la tariffa forfettaria e' definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle Regioni, nei limiti delle quote previste dall'art. 28, commi 1 e seguenti della legge n. 488/1999; c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'equipe, del personale di supporto, i costi - pro quota - anche forfetariamente stabiliti - per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature nonche' gli altri costi evidenziati dalla aziende o enti ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c della legge n. 120/2007; d) le tariffe di cui alla lettera c) non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione puo' concordare con i dirigenti interessati tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 124/1998. e) Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. f) Nell'attivita' libero professionale di equipe di cui all'art. 115 comma 1, lettere b), c) e d) (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene - da parte delle aziende o enti - su indicazione dell'equipe stessa. g) Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'art. 115 comma 1 lettera a) (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende o enti di concerto con i dirigenti interessati, con la finalita' di garantire un livello equilibrato delle tariffe che si riferiscono a prestazioni analoghe. Cio' vale anche per le attivita' di cui alla lettera c) dello stesso articolo, se svolte individualmente. h) Per le attivita' di cui alla lettera c), comma 1, dell'art 115. (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), svolte in equipe, la tariffa e' definita dalle aziende o enti, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e d'intesa con i medesimi. i) un'ulteriore quota della tariffa da attribuire ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) cosi' come previsto dall'art. 5, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000. Dalla ripartizione del fondo previsto dalla disposizione normativa da ultimo citata, non puo' derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attivita' libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale. 3. Nella contrattazione integrativa dovranno essere definiti, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) gli incentivi economici da attribuire al personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico e amministrativo, a valere sulle risorse derivanti dalle tariffe, che con la propria attivita' rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria. Il valore di tale incentivo, attribuito a ciascun dirigente, non puo' superare il valore medio attribuito al personale di cui al comma 2 lettera i).