(CODICE CIVILE-art. 116)
                              Art. 116. 
 
               (Matrimonio dello straniero nel Regno). 
 
  Lo  straniero  che  vuole  contrarre  matrimonio  nel  Regno   deve
presentare  all'ufficiale  dello  stato  civile   una   dichiarazione
dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti  che
giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio  nonche'
un documento attestante la regolarita' del soggiorno  nel  territorio
italiano. ((198)) 
 
  Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle disposizioni contenute
negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89. 
 
  Lo straniero che ha domicilio o residenza nel  Regno  deve  inoltre
far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice. 
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AGGIORNAMENTO (198) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20-25 giugno 2011, n. 245 (in
G.U. 1a s.s.  27/7/2011,  n.  32),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 116, primo  comma,  del  codice  civile,
come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n.
94 (Disposizioni in materia  di  sicurezza  pubblica),  limitatamente
alle parole «nonche'  un  documento  attestante  la  regolarita'  del
soggiorno nel territorio italiano»".