Art. 117. 
      Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti 
  1. Con decreto del Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e  con  il  Ministero
delle attivita' produttive, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti idonei sistemi di raccolta  e  di
smaltimento per i medicinali inutilizzati  o  scaduti.  Tali  sistemi
possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale,
fra le parti interessate alla raccolta.