Art. 117 Redditi prodotti nel territorio dello Stato 1. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20. 2. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero senza una stabile organizzazione con gestione e contabilita' separate. 3. Nei confronti delle societa' e degli enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 112.