(Norme-art. 117)
                              Art. 117 
(Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle  cose
                          o delle persone) 
  1.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo  360  del  codice  si
applicano anche nei casi  in  cui  l'accertamento  tecnico  determina
modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da  rendere
l'atto non ripetibile.