Art. 117.
                         Interventi d'urgenza
  1. In caso di emergenze sanitarie  o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente  locale  le  ordinanze  contingibili  e  urgenti  sono
adottate dal  sindaco, quale  rappresentante della  comunita' locale.
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa
la  costituzione di  centri e  organismi di  referenza o  assistenza,
spetta  allo  Stato  o  alle  regioni  in  ragione  della  dimensione
dell'emergenza  e   dell'eventuale  interessamento  di   piu'  ambiti
territoriali regionali.
  2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni,
ogni  sindaco  adotta   le  misure  necessarie  fino   a  quando  non
intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.