Art. 117 
 
 
                               (Acqua) 
 
  1.  Ferme  restando  le   esclusioni   specifiche   relative   alle
concessioni previste all'articolo 12, per quanto riguarda l'acqua, il
presente capo si applica alle seguenti attivita': 
  a)la messa a disposizione o la gestione  di  reti  fisse  destinate
alla fornitura di un servizio  al  pubblico  in  connessione  con  la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; 
  b)l'alimentazione di tali reti con acqua potabile. 
  2. Il presente capo si applica anche agli appalti o ai concorsi  di
progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori  che
esercitano un'attivita' di cui al comma 1 e che riguardino una  delle
seguenti attivita': 
  a)progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui
il volume d'acqua  destinato  all'alimentazione  con  acqua  potabile
rappresenti piu' del 20 per cento  del  volume  totale  d'acqua  reso
disponibile  da  tali  progetti  o  impianti  di  irrigazione  o   di
drenaggio; 
  b)smaltimento o trattamento delle acque reflue. 
  3. L'alimentazione con acqua potabile di reti fisse che  forniscono
un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non  e'
un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita'  di
cui al comma 1 se ricorrono tutte le seguenti condizioni: 
  a)la  produzione  di  acqua  potabile  da  parte   di   tale   ente
aggiudicatore  avviene  perche'  il   suo   consumo   e'   necessario
all'esercizio di un'attivita' non prevista dagli articoli  da  115  a
118; 
  b)l'alimentazione della rete  pubblica  dipende  solo  dal  consumo
proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della
produzione totale di acqua potabile di  tale  ente,  considerando  la
media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.