Art. 117 Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: "sono valide sino alla scadenza naturale" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validita' triennale"; b) al comma 4, le parole: "delle linee guida di cui all'articolo 197." sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresi', i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalita' di cui all'articolo 84.".
Note all'art. 117: - Si riporta l'art. 199 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 199 (Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale). - 1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e' rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed e' definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo. 2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile alla SOA, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e perla sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata. 3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno validita' triennale. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresi', a rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonche' quelle che perverranno fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresi', i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalita' di cui all'articolo 84.".