Art. 117. Altre attivita' a pagamento 1. L'attivita' di consulenza dei dirigenti per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 18, comma 1, paragrafo II, lettera c) (Tipologie di incarico). 2. Qualora l'attivita' di consulenza sia chiesta all'azienda o ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attivita' aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lettera d) (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalita' sottoindicate: a) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; il compenso e le modalita' di svolgimento. b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attivita' non e' in contrasto con le finalita' ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini: la durata della convenzione; la natura della prestazione, che non puo' configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale; i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; l'entita' del compenso; motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilita' con l'attivita' di istituto. 3. Il compenso per le attivita' di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo. 4. Tra le attivita' di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'azienda o ente per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 526 e 527 della legge n. 145/2018. Per i compensi si applica il comma 3. 5. L'atto indicato nell'art. 114, comma 1 (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti) disciplina, inoltre, i casi in cui l'assistito puo' chiedere all'azienda o ente che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente con il dirigente prescelto con riferimento all'attivita' libero professionale intramuraria svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda o ente. 6. L'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti) disciplina i casi in cui le attivita' professionali sono richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda o ente del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, e sono disciplinate da convenzione. Le predette attivita' sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'azienda o ente con le modalita' stabilite dalla convenzione. L'azienda o ente con l'atto richiamato disciplina in conformita' al presente contratto: il limite massimo di attivita' di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attivita' svolte; l'entita' del compenso dovuto al dirigente e/o all'equipe che ha effettuato la prestazione; le modalita' di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all'azienda stabilita in conformita' alle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art. 1, comma 4, lett.c della legge n. 120/2007. 7. L'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1 (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti), disciplina, infine, l'attivita' professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda o ente e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali. Tale attivita' puo', a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attivita' libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attivita' ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformita' al presente contratto. 8. Per le prestazioni di cui al comma 7, l'atto aziendale in conformita' di quanto previsto dal presente articolo e alle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art. 1, comma 4, lettera c della legge n. 120/2007, stabilisce per le attivita' svolte, per conto dell'azienda in regime libero professionale: a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; b) l'entita' del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attivita' abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attivita' abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza; c) le modalita' di attribuzione dei compensi e rimborsi spese; d) La partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non puo' essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; e) L'attivita' deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilita' e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.