Art. 117 
 
Disposizioni in  materia  di  anticipo  del  finanziamento  sanitario
       corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari 
 
  1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere  del
CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato: 
    a) a concedere alle regioni a statuto ordinario  e  alla  Regione
siciliana anticipazioni con riferimento al livello del  finanziamento
a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento  ordinario  della  quota
indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per  la
Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento
della spesa  sanitaria.  Per  le  regioni  che  risultano  adempienti
nell'ultimo  triennio  rispetto  agli  adempimenti   previsti   dalla
normativa  vigente,   la   misura   della   citata   erogazione   del
finanziamento e' fissata al livello del 99,5 per cento.  Le  medesime
percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019
per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali
accantonate. Sono  rideterminate  di  conseguenza  le  somme  di  cui
all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge  23  dicembre
2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020; 
    b) a trasferire alle  regioni  il  finanziamento  destinato  agli
interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento  destinato  al
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il
finanziamento destinato agli  istituti  zooprofilattici  sperimentali
per l'anno 2020, nelle misure indicate  nella  proposta  al  CIPE  di
riparto del Ministero della salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo  2020,
rep. atti 55/CSR; 
    c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto  previsto  dall'
articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e
ferme restando le verifiche del Comitato permanente per  l'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza sui  progetti  presentati  dalle
regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle somme in caso  di
verifica negativa dei  medesimi  progetti  a  valere  sulle  somme  a
qualsiasi titolo spettanti negli  esercizi  successivi,  il  100  per
cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per  gli  obiettivi
del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al
CIPE di riparto del Ministero della salute su cui e' stata  raggiunta
l'Intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  il  31
marzo  2020,  rep.  atti  56/CSR,  nonche'  la  quota   residua   del
finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale  per  gli
anni 2018 e 2019; 
    d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanita',  all'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' e al Centro  nazionale
sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per  l'anno  2020
nell'ambito degli  obiettivi  del  piano  sanitario  nazionale  nelle
misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della
salute su cui e' stata  raggiunta  l'Intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e  il
100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito
degli  obiettivi  del  piano  sanitario  nazionale,  nelle  more  del
perfezionamento dei procedimenti previsti  ai  fini  dell'accesso  al
finanziamento e fermi restando  eventuali  recuperi  a  valere  sulle
somme  spettanti  negli  esercizi  successivi  in  caso  di   mancato
perfezionamento dei citati procedimenti; 
    e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un  importo  fino
al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno  2020  assegnato
con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
nelle more della relativa delibera del CIPE. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   ai
trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti  delle  disponibilita'  di
cassa  ed  e'  autorizzato   ad   effettuare   eventuali   necessarie
compensazioni ovvero recuperi a  valere  sulle  risorse  a  qualunque
titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli  esercizi
successivi. 
  3. Per l'anno 2020, in deroga a  quanto  disposto  all'articolo  3,
comma 7, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  le   regioni
garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi  sanitari  regionali,
entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione
incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione,  a
valere su risorse proprie dell'anno,  destina  al  finanziamento  del
proprio servizio sanitario regionale. 
  4. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  nonche'  per  assicurare  al
Servizio  sanitario   nazionale   la   liquidita'   necessaria   allo
svolgimento delle attivita' legate alla citata emergenza, compreso un
tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere  intraprese  o
proseguite azioni esecutive.  I  pignoramenti  e  le  prenotazioni  a
debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni  agli  enti
del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della  data
di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del  Servizio  sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per  le  finalita'
dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e  al
pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite  durante  il
suddetto periodo. Le disposizioni del  presente  comma  si  applicano
fino al 31 dicembre 2020. 
  5. Le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui
enti del Servizio sanitario  nazionale  a  seguito  della  situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti  dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31  dicembre
2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni
per prestazioni professionali,  possono  chiedere  con  deliberazione
della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il  7
luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di
liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo  le  modalita'
stabilite nella Convenzione di  cui  all'articolo  115,  comma  2,  a
valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' alle
regioni e alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale " di
cui all'articolo 115, comma 1. 
  6. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 5 non  comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per  le  regioni  ne'  per  i
relativi  enti  sanitari  e  consentono  esclusivamente  di  superare
temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti  di  spese
per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio  regionale
per  costi  gia'  iscritti  nei  bilanci  degli  enti  sanitari,  non
costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della
legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e  sono  concesse  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni,
le regioni  e  le  province  autonome  e  i  relativi  enti  sanitari
eseguono, per quanto di rispettiva competenza,  le  dovute  scritture
contabili  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui   al   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La  quota  del  risultato  di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita'  e'
applicata al bilancio di previsione anche da parte  delle  regioni  e
delle province autonome in disavanzo di amministrazione. 
  7. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai  sensi
del comma 5 e' corredata di  un'apposita  dichiarazione  sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente  e  dal  responsabile
finanziario del medesimo  ente  contenente  l'elenco  dei  debiti  da
pagare con l'anticipazione, come qualificati  al  medesimo  comma  5,
redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  8.  L'anticipazione  e'  concessa  entro   il   24   luglio   2020,
proporzionalmente  alle  richieste  di  anticipazione  pervenute   e,
comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il
relativo rimborso predisposte dalle regioni.  Eventuali  risorse  non
richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali
non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica
positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
in materia sanitaria di cui  all'articolo  12  dell'Intesa  raggiunta
presso la Conferenza permanente per i rapporti  fra  lo  Stato  e  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  il  23  marzo
2005, dell'idoneita' e  della  congruita'  delle  misure  legislative
regionali,  di   copertura   del   rimborso   dell'anticipazione   di
liquidita',  maggiorata   dei   relativi   interessi.   Tali   misure
legislative sono approvate dalle regioni entro  e  non  oltre  il  15
luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di  puntuale
relazione    tecnica    che    ne    dimostri    la    sostenibilita'
economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti
entro e non oltre il 15 giugno 2020. 
  9. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a  rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o  anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma  2.
La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio  2022  e  non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno.  Dalla  data  dell'erogazione  e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento  saranno  corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente  tale  data,  interessi  di
preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del  tesoro  alla  data
della pubblicazione  del  presente  decreto  e  pubblicato  sul  sito
internet del medesimo Ministero. 
  10.  Le  regioni  provvedono  entro  dieci  giorni  dalla  relativa
acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di  liquidita'  agli
enti sanitari che provvedono all'estinzione  dei  debiti  di  cui  al
comma  5  entro  i   successivi   sessanta   giorni   dall'erogazione
dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria  accentrata  presso
la regione questa provvede entro  sessanta  giorni  dall'acquisizione
dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di  sua  competenza.  Il
mancato pagamento dei debiti entro  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili  e  comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  La  Cassa
depositi e prestiti verifica, attraverso la  piattaforma  elettronica
di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo
comma  e,  in  caso  di  mancato  pagamento,  puo'  chiedere  per  il
corrispondente  importo,  la  restituzione   dell'anticipazione.   Il
rappresentante  legale  dell'ente  richiedente  e   il   responsabile
finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti,  al
Tavolo  di  verifica  per  gli  adempimenti  apposita   dichiarazione
sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti. 
  11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta  ai
sensi del contratto di anticipazione,  alle  scadenze  ivi  previste,
ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base
dei dati comunicati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.,  il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero
a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.