(CODICE CIVILE-art. 117)
                              Art. 117. 
 
((Matrimonio contratto con violazione degli articoli  84,  86,  87  e
                                88.)) 
 
  ((Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88
puo' essere impugnato dai coniugi,  dagli  ascendenti  prossimi,  dal
pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano  per  impugnarlo  un
interesse legittimo e attuale. 
 
  Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 puo' essere
impugnato dai coniugi,  da  ciascuno  dei  genitori  e  dal  pubblico
ministero. La relativa azione di annullamento  puo'  essere  proposta
personalmente dal minore non oltre un anno dal  raggiungimento  della
maggiore eta'. La domanda,  proposta  dal  genitore  o  dal  pubblico
ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del  giudizio,
il minore abbia raggiunto  la  maggiore  eta'  ovvero  vi  sia  stato
concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la  volonta'
del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. 
 
  Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente  non  puo'  essere
impugnato finche' dura l'assenza. 
 
  Nei casi in cui si sarebbe  potuta  accordare  l'autorizzazione  ai
sensi del quarto comma  dell'articolo  87,  il  matrimonio  non  puo'
essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione. 
 
  La disposizione del primo comma del presente  articolo  si  applica
anche nel caso di  nullita'  del  matrimonio  previsto  dall'articolo
68)).